L’incentivo all’esodo introdotto dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012, l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, modificata dalla legge 221/2012 di conversione del dl 179/2012) consente – previo accordo sindacale e in aziende con più di 15 dipendenti – il prepensionamento dei lavoratori a meno di 4 anni dalla pensione, garantendo loro un’assegno pieno (erogato dall’INPS ma finanziato dal datore di lavoro). Per evitare errori nella domanda all’INPS che le aziende devono presentare per l’incentivo all’esodo dei lavoratori vicini alla pensione, l’istituto previdenziale ha fornito istruzioni mirate.
Per accedere al beneficio sono previste più fasi: prima l’azienda da istanza di ammissione presentando domanda preliminare specificando il numero dei lavoratori interessati e allegando l’accordo sindacale; solo dopo il via libera INPS si inoltra la domanda di prestazione. Per attivare il trattamento (a meno che non versino subito l’intera cifra dovuta) è necessaria una fideiussione bancaria in base allo schema INPS.
Ecco le precisazioni per i datori di lavoro sulle istruzioni (Circolare 119 dell’1 agosto 2013). La domanda va trasmessa tramite funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)“. Si invia il modulo SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (quella della matricola principale).
Quando poi interviene effettivamente la risoluzione del rapporto, è possibile che risulti una diversa quantificazione della contribuzione. Ricordiamo che (come spiegato al punto 14 della circolare 119/2013), la contribuzione da versare è quella compresa fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Ebbene, nel caso in cui questa quantificazione, dopo la cessazione del rapporto, sia diversa da quella esposta nella domanda preliminare, è il datore di lavoro e dover valorizzare nel flusso Uniemens il corretto imponibile. Deve anche comunicare tempestivamente la variazione alla sede Inps competente. Per i contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, legge 388/2000.
Fonte: PMI (www.pmi.it) - articolo di Barbara Weisz